Il rimborso dei lavori urgenti in condominio è possibile solo se l'intervento è dimostrato come urgente e non rimandabile.

Rimborso dei lavori urgenti in condominio: quando è possibile?

Nel contesto condominiale, il rimborso dei lavori urgenti sostenuti da un singolo condomino per interventi su beni comuni è ammesso solo se si dimostra l’urgenza dell’intervento, ai sensi dell’art. 1134 c.c. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 29336 del 23 ottobre 2023, al termine di una controversia legale riguardante lavori di consolidamento su un condominio a Benevento.

La vicenda e il rimborso dei lavori urgenti

Il caso è iniziato con l’opposizione di una condomina a un decreto ingiuntivo ottenuto da un altro condomino, che deteneva il 90% della proprietà e aveva sostenuto spese urgenti per il consolidamento e la copertura delle facciate dell’edificio. La questione è arrivata in Cassazione, dove la Corte ha confrontato il criterio di “urgenza” nell’art. 1134 c.c., specifico per i condomini, con l’art. 1110 c.c., che riguarda invece la comunione ordinaria.

I principi della Corte sul rimborso dei lavori urgenti

La Corte ha chiarito che, a differenza dell’art. 1110 c.c., l’art. 1134 c.c. richiede il criterio più stringente dell’urgenza per permettere il rimborso delle spese di conservazione delle parti comuni effettuate da un singolo condomino. Ciò implica che il condomino deve dimostrare che le spese erano necessarie per evitare danni immediati a sé, a terzi o al bene comune, e che non c’era tempo per avvisare l’amministratore o gli altri condomini.

In assenza di tali requisiti, il rimborso dei lavori urgenti non è dovuto, e il rimedio per mancati interventi urgenti è il ricorso all’autorità giudiziaria, come previsto dagli artt. 1105 e 1139 c.c., e non l’azione autonoma di singoli condomini.

Conclusioni

Con l’Ordinanza n. 29336 del 2023, la Cassazione ha stabilito che un condomino ha diritto al rimborso delle spese sostenute per lavori urgenti solo se può dimostrare che l’intervento era necessario e che non era possibile informare tempestivamente gli altri condomini o l’amministratore.

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