ANACI Milano

Statuto e Regolamento

TITOLO I

Costituzione - Sede - Scopi e Finalità

Statuto

[I] E’ costituita l’Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari con sigla ANACI.

[II] L’ANACI è una libera Associazione professionale di categoria senza scopo di lucro.

[III] La sede legale è in Roma.

[I] L’Associazione persegue i seguenti scopi, finalità ed obbiettivi:

a) riunire, rappresentare ed organizzare coloro che esercitano, a carattere continuativo e professionale, l’attività di amministratore di beni immobili;
b) consolidare il riconoscimento giuridico della professione;
c) tutelare e promuovere la qualità e la figura professionale degli amministratori condominiali e immobiliari nel mercato;
d) essere il punto di riferimento del potere legislativo ed esecutivo, delle istituzioni e di ogni soggetto pubblico e privato;
e) attestare la qualificazione professionale e la qualità dei servizi dei propri iscritti secondo le normative europee, nazionali e regionali;
f) promuovere le certificazioni della professionalità e dei sistemi organizzativi;
g) promuovere e coordinare specifiche iniziative per favorire la crescita professionale dei giovani amministratori;
h) favorire, coordinare e promuovere tutte le iniziative inerenti alla professione nei campi culturale, previdenziale, sanitario, assistenziale e assicurativo;
i) istituire e coordinare corsi di formazione iniziale, attività di formazione periodica nonché ogni altra iniziativa culturale e divulgativa in materia di amministrazione condominiale e immobiliare, attinente alla professione in tutti i suoi aspetti, anche attraverso attività editoriali;
l) agevolare l’Associato nell’accesso a strumenti, servizi e risorse finalizzati al migliore esercizio della professione, anche mediante accordi e convenzioni associative con enti o imprese;
m) valorizzare la prolungata permanenza nell’Associazione.

[I] L’Associazione, quale Titolare del trattamento di tutti i dati personali trattati nel rispetto e per il perseguimento degli scopi associativi:

a) determina finalità, caratteristiche e mezzi di ciascun trattamento;
b) mette in atto, anche attraverso i propri livelli regionale e provinciale, le misure tecniche, organizzative e formative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento dei dati personali è effettuato conformemente alle norme vigenti;
c) stabilisce le idonee politiche di protezione e sicurezza dei dati personali.

[II] L’Associazione, se tenuta o se lo ritenga comunque opportuno, istituisce e aggiorna il registro dei trattamenti e designa altresì uno o più responsabili della protezione dei dati.

Regolamento

[I] La sede legale è in Roma, Via Cola di Rienzo, 212.

TITOLO II

Associati: Requisiti, Diritti e Doveri

Statuto

[I] Sono Associati le persone fisiche:

a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) che non sono interdetti, inabilitati o sottoposti ad amministrazione di sostegno;
e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari;
f) che hanno conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) che hanno validamente frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica annuale in materia di amministrazione condominiale e immobiliare, valido per poter svolgere l’incarico di amministratore di condominio ai sensi di legge;
h) che hanno la cittadinanza italiana o di altro Stato UE; se cittadini di Stati non comunitari che siano domiciliati stabilmente in Italia da almeno 5 anni;
i) che svolgono l ’attività di amministratore condominiale o immobiliare in modo continuativo e professionale;
l) che posseggono la partita IVA personale o della società o associazione tra professionisti;
m) che non siano iscritti ad altre associazioni o elenchi di amministratori condominiali e immobiliari o di gestione di immobili oppure, benché non iscritti, che ricoprano nelle stesse incarichi di qualsiasi tipo.

[II] Ai fini dell’ammissione e della permanenza nell’Associazione, la persona fisica deve:

a) essere in possesso dei requisiti di cui al comma precedente;
b) non avere tenuto comportamenti contrari allo Statuto, al Regolamento, al Codice Deontologico e di Condotta Professionale nonché al Regolamento d’uso del Marchio Collettivo;
c) impegnarsi, con apposita dichiarazione contenuta nella domanda di iscrizione predisposta dall’Associazione, a rispettare lo Statuto, il Regolamento di Attuazione dello Statuto, il Codice Deontologico e di Condotta Professionale, il Regolamento d’uso del Marchio Collettivo ed il Regolamento dell’attività di formazione;
d) svolgere l’attività di formazione periodica annuale di cui alla lettera g) del comma 1 del presente articolo frequentando un corso preventivamente riconosciuto da ANACI Nazionale e conforme al Regolamento dell’attività di formazione;
e) aderire, in adempimento dello Statuto e per il perseguimento di tutti gli scopi, finalità ed obiettivi di cui all’articolo 2, alle scelte associative relative al trattamento, protezione e sicurezza dei propri dati personali di cui all’articolo 2 bis;
f) essere in regola con il pagamento della quota Associativa.

[III] Il Presidente Provinciale della sede dove il candidato esercita prevalentemente l’attività di Amministratore, svolge l’istruttoria al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo; nei casi dubbi prevale la competenza territoriale della sede provinciale dove il candidato ha il domicilio o la residenza ai sensi dell’articolo 43 del Codice Civile; Entro quaranta giorni dalla presentazione della domanda, la Giunta o il Consiglio provinciale, esprime un parere scritto non vincolante, trasmettendo entro il suddetto termine, il fascicolo al Presidente Nazionale; nei successivi sessanta giorni, quest’ultimo provvede a completare l’istruttoria, comunicando, al termine, l’esito al richiedente e ai Presidenti Regionale e Provinciale.

[IV] Possono essere Associati anche:

a) le società di cui al titolo V del libro V del Codice Civile che assumono l’incarico di amministratore di condominio; in tal caso devono essere associati i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti e gli altri soggetti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii; la società non deve avere soci o dipendenti ricadenti nel caso di cui alla lettera m) del comma 1 del presente articolo;

b) le associazioni tra professionisti, purché siano iscritti personalmente tutti i soggetti che al loro interno svolgono l’attività di Amministratore di condominio o immobiliare;

c) nei casi di cui alle lettere a) e b) del presente comma, il venire meno dei requisiti anche per un solo socio o associato, comporta il venir meno dei requisiti per l’iscrizione della società o dell’associazione tra professionisti.

[V] In deroga a quanto previsto alla lettera “l” del comma 1 del presente articolo, il possesso della partita IVA non è richiesto per tre anni dalla prima iscrizione.

[VI] Agli iscritti alla data del 1° gennaio 2014 è consentita la permanenza nell’Associazione anche in mancanza del requisito di cui alla lettera f) del comma 1 del presente articolo.

[VII] In deroga alla lettera g) del comma 1 del presente articolo, sono esonerati dal superamento del corso iniziale coloro che hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della Legge 11 dicembre 2012 n. 220 (18 giugno 2013); resta salvo l’obbligo della formazione periodica.

[VIII] Tra gli Associati vi sono i Fondatori che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione.

[I] Il diritto di voto compete ad ogni Associato.


[II] Possono ricoprire cariche Associative solo gli Associati persone fisiche. Per i soli organismi di disciplina e controllo è consentita l’elezione anche di persone fisiche non associate.


[III] La carica di Presidente a qualsiasi livello può essere ricoperta esclusivamente da coloro che sono iscritti all’Associazione da almeno cinque anni.


[IV] Il comma precedente non trova applicazione in caso di costituzione di nuova sede provinciale.


[V] Colui che si iscrive successivamente al provvedimento di esclusione non può ricoprire cariche associative per anni tre dopo la nuova iscrizione.

[I] Gli Associati devono:


a) osservare lo Statuto, il Regolamento di Attuazione, il Codice Deontologico e di Condotta Professionale, il Regolamento di uso del Marchio Collettivo ed il Regolamento dell’attività di formazione;
b) essere in regola con il pagamento della quota associativa;
c) svolgere attività di formazione periodica annuale in materia di amministrazione condominiale valida per poter svolgere l’incarico di amministratore di condominio frequentando un corso riconosciuto da ANACI Nazionale e conforme al Regolamento dell’attività di formazione.


[II] E’ sospeso di diritto per mesi quattro l’Associato che alla data del 9 ottobre di ciascun anno non abbia adempiuto all’obbligo di cui al comma precedente, lettera c).

[I] La qualità di Associato si perde di diritto al verificarsi dei seguenti casi:

a) qualora venga meno anche uno solo dei requisiti di cui all’articolo 3;
b) qualora venga omesso o ritardato di oltre sessanta giorni il pagamento della quota associativa rispetto alla scadenza del 1° marzo di ciascun anno;
c) esclusione;
d) dimissioni;
e) qualora entro il termine di cui al precedente articolo comma 2 non adempia al dovere della formazione periodica annuale in materia di amministrazione condominiale ai sensi dell’articolo precedente comma 1 lettera c).


[II] Colui che ha perduto la qualità di Associato per la sola morosità e richiede nuova iscrizione entro il 31 dicembre dell’anno in cui ha perso tale qualità, è esonerato dal dimostrare il possesso dei requisiti dell’articolo 3.


[III] Il Presidente Nazionale, con comunicazione motivata, informa l’interessato della perdita della qualità di Associato.


[IV] Coloro che sono stati esclusi possono iscriversi nuovamente decorsi tre anni dal momento dell’esclusione se ancora in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3.

Regolamento

[I] L’iscrizione all’Associazione deve essere richiesta alla Sede Provinciale ai sensi di Statuto, utilizzando il modulo appositamente approvato dalla Giunta Nazionale.


[II] La Sede Provinciale conserva la domanda di iscrizione e relativi allegati ed invia gli stessi, entro 30 giorni, in formato digitale, alla Sede Nazionale.


[III] La quota d’iscrizione, comprendente la prima quota associativa ed i costi d’iscrizione del nuovo iscritto, deve essere versata alla Sede Provinciale che invierà gli importi alle Sedi Regionale e Nazionale entro 30 giorni dandone rispettiva notizia ai fini del perfezionamento della pratica.


[IV] Il trasferimento ad altra sede provinciale non può essere effettuato né nell’anno di prima iscrizione né nell’anno solare precedente il rinnovo delle cariche associative.


[V] La domanda di trasferimento ad altra sede provinciale deve essere presentata al Presidente Provinciale di quest’ultima, che provvede entro 30 giorni. L’eventuale provvedimento di rigetto della domanda di trasferimento emesso dal Presidente Provinciale destinatario della stessa, può essere impugnato entro 30 giorni avanti la Giunta Nazionale, che si pronunzia inappellabilmente entro i successivi 60 giorni decidendo a maggioranza dei presenti.


[VI] La società associata e l’associato che ne è legale rappresentante debbono mantenere l’iscrizione presso la medesima sede provinciale.


[VII] Il venire meno dei requisiti in capo all’associato e/o le incompatibilità insorte vengono segnalate dai Segretari Provinciale o Regionale al Segretario Nazionale.


[VIII] La quota di iscrizione e la quota associativa annuale saranno stabilite dal Consiglio Nazionale che avrà facoltà di prevedere quote differenziate per le seguenti categorie:

  • persone fisiche;
  • persone giuridiche;
  • associazioni professionali;
  • soggetti privi di partita IVA.


[IX] Previa consegna alla Sede Nazionale di tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti di iscrizione, l’Associato ottiene l’Attestazione di cui all’articolo 7 della Legge 4/2013. Il Presidente, verificata la sussistenza di tutti i requisiti, rilascia l’Attestato avendo cura di indicare l’espletamento dell’attività di Formazione con l’indicazione del numero delle ore effettuate e del superamento dell’esame finale comprensivo delle materie di cui all’articolo 2 lettera i) del Regolamento dell’Attività di Formazione.

[I] Il timbro contenente il logo ed il numero di iscrizione è di proprietà dell’Associazione, che li consegna all’Associato in comodato. La perdita della qualità di associato comporta l’obbligo di restituzione dello stesso a semplice richiesta della Sede Nazionale. I Presidenti Provinciali hanno l’obbligo di attivarsi per la restituzione.


[II] In caso di perdita della qualità di Associato o di sospensione a qualsiasi titolo, trova applicazione il Regolamento di Uso del Marchio, con particolare riferimento agli articoli 3 e 8 dello stesso.

TITOLO III - CAPO I

Organizzazione territoriale e cariche associative

Statuto

[I] L’Associazione è organizzata in tre livelli:

a) Nazionale;
b) Regionale;
c) Provinciale.

[II] Le sedi territoriali sono prive di autonomia giuridica; hanno autonomia esclusivamente patrimoniale, fiscale e previdenziale con obbligo di copertura finanziaria per ogni attività associativa, organizzativa e culturale della sede di competenza.

Regolamento

[I] Delle riunioni degli organi associativi deve essere redatto verbale contestuale; detto atto sarà inviato ai componenti dell’organo.


[II] I verbali delle riunioni delle assemblee provinciali e dei consigli regionali, unitamente agli allegati approvati, devono essere inviati anche ai vertici superiori entro 30 giorni dalla data di svolgimento della riunione.

TITOLO III - CAPO II

Livello Nazionale

Statuto

[I] Sono Organi Nazionali:

a) il Congresso;
b) il Consiglio;
c) il Presidente;
d) il Vice Presidente Vicario;
e) il Segretario;
f) il Tesoriere;
g) la Giunta;
h) il Collegio dei Probiviri;
i) il Collegio dei Revisori dei Conti.

[I] Sono Membri del Congresso:

a) i Fondatori, se associati;
b) il Presidente Nazionale;
c) i Vice Presidenti Nazionali;
d) il Segretario Nazionale;
e) il Tesoriere Nazionale;
f) i Componenti di Giunta;
g) i Presidenti Nazionali emeriti, se associati;
h) i Consiglieri Nazionali eletti dai Consigli Regionali;
i) i Consiglieri Nazionali a vita, se associati;
l) i Presidenti Regionali;
m) i Presidenti Provinciali;
n) i Delegati eletti nelle rispettive Assemblee provinciali;
o) i cinque Coordinatori del Gruppo Giovani Nazionale.


[II] Possono partecipare, se invitati, senza diritto di voto:


a) il Direttore del Centro Studi;
b) il Presidente del Collegio dei Probiviri;
c) il Presidente dei Revisori dei Conti.


[III] Ogni altro Associato ha diritto di partecipare al Congresso e di prendere la parola, senza diritto di voto.

[I] Il Congresso viene convocato dal Presidente:


a) in via ordinaria ogni quattro anni;
b) in via straordinaria quando il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei componenti del Consiglio Nazionale o da un decimo degli Associati.

[I] Il Congresso è regolarmente costituito con l’intervento della metà dei membri.


[II] Per deliberare nel merito degli Atti di cui all’articolo 13 del presente Statuto, il congresso è regolarmente costituito con l’intervento di tre quarti dei membri.


[III] Il Presidente Nazionale presiede i lavori per la nomina delle cariche congressuali: Presidente, due vice Presidenti, almeno un Segretario e almeno sei scrutatori.

[I] Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

[I] Il Congresso determina la politica associativa.


[II] Approva e modifica:


a) lo Statuto;
b) il Codice Deontologico e di Condotta Professionale;
c) il Regolamento di uso del Marchio Collettivo;
d) il Regolamento dell’attività di formazione.


[III] Elegge e revoca le seguenti cariche nazionali:


a) il Presidente;
b) il Tesoriere;
c) i componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri;
d) i componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

[I] Sono membri del Consiglio:


a) il Presidente Nazionale;
b) i Vice Presidenti Nazionali;
c) il Segretario Nazionale;
d) il Tesoriere Nazionale;
e) i Componenti della Giunta;
f) i Presidenti Regionali;
g) i Presidenti Provinciali;
h) i Consiglieri eletti dai Consigli Regionali;
i) i Fondatori se associati;
l) i Consiglieri Nazionali a vita, se associati;
m) i Presidenti Nazionali emeriti, se associati;
n) i cinque Coordinatori del Gruppo Giovani Nazionale.


[II] Possono partecipare, se invitati, senza diritto di voto:


a) il Direttore del Centro Studi;
b) il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri;
c) il Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

[I] Il Consiglio viene convocato almeno due volte l’anno.


[II] E’ altresì convocato dal Presidente, quando lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio o da almeno un decimo degli Associati.


[III] Compete al Consiglio Nazionale:


a) dettare disposizioni per il perseguimento della politica associativa stabilita dal Congresso;
b) approvare e modificare il Regolamento di Attuazione dello Statuto;
c) modificare il Codice Deontologico e di Condotta, il Regolamento dell’attività di formazione ed il Regolamento di uso del Marchio Collettivo esclusivamente per adeguamenti resi necessari dall’evoluzione normativa;
d) eleggere e revocare il Vice Presidente Vicario, indicato dal Presidente;
e) eleggere e revocare i Vice Presidenti indicati dal Presidente;
f) eleggere e revocare i membri di Giunta indicati dal Presidente;
g) eleggere e revocare ulteriori quattro membri di Giunta;
h) eleggere e revocare il Direttore del Centro Studi su proposta del Presidente;
i) eleggere e revocare i Coordinatori del Gruppo Giovani;
l) approvare il bilancio consuntivo, e preventivo e le relazioni allegate;
m) determinare l’ammontare della quota Associativa di competenza Nazionale;
n) conferire, a seguito di indicazione motivata del Comitato di Presidenza, l’onorificenza di “membro onorario” a quelle persone, di indiscussa onorabilità, che abbiano dato un particolare sostegno ed un rilevante contributo all’Associazione nel perseguimento degli scopi statutari o che si siano distinte particolarmente nell’ambito delle discipline che attengono alla gestione condominiale ed immobiliare; il conferimento non determina la qualità di Associato; l’insignito può essere invitato a partecipare alle riunioni degli Organismi Associativi sia a livello nazionale sia a livello territoriale; l’onorificenza può essere revocata in caso di compromissione dei requisiti di onorabilità o di condotte che si pongano in contrasto con le finalità associative e con lo Statuto, i Regolamenti ed i Codici ANACI;
o) attribuire, a seguito di indicazione motivata del Comitato di Presidenza, due riconoscimenti all’anno di “benemerito” ad altrettanti Associati che abbiano dimostrato particolare impegno e dedizione nel perseguimento delle finalità associative;
p) approvare la costituzione di società unipersonali idonee a fornire agli Associati strumenti adeguati al miglior esercizio della professione.

[I] E’ regolarmente costituito con l’intervento della maggioranza degli aventi diritto.


[II] Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza degli intervenuti. 

[I] Il Presidente Nazionale:


a) ha la rappresentanza dell’Associazione, ne firma gli atti ed adempie a tutte le funzioni che gli vengono demandate dal Congresso, dal Consiglio e dalla Giunta;
b) convoca il Congresso, il Consiglio Nazionale e la Giunta;
c) in caso di impedimenti o dimissioni è sostituito dal Vice Presidente Vicario;
d) propone al Consiglio Nazionale l’elezione del Vice Presidente Vicario, di quattro Vicepresidenti scelti in rappresentanza dell’intero territorio nazionale, di otto dei dodici componenti la Giunta e del Direttore del Centro Studi;
e) presiede il Consiglio Nazionale, anche mediante apposita delega ad uno dei Vice Presidenti;
f) nomina e revoca il Segretario;
g) nomina e revoca il responsabile scientifico nazionale ai sensi di legge come disposto dal Regolamento dell’attività di formazione;
h) può delegare i Vice Presidenti Nazionali in tutto il territorio per il perseguimento della politica associativa determinata dal Congresso;
i) in via cautelare può sospendere l’Associato ai sensi dell’articolo 58;
l) provvede al Commissariamento ai sensi dell’articolo 57;
m) può nominare, nel corso di ogni mandato, due Consiglieri Nazionali a vita tra gli Associati che hanno contribuito alla crescita dell’Associazione, affermandone e divulgandone i principi ispiratori; il Consigliere a vita, se associato, ha gli stessi diritti e doveri dei Consiglieri eletti;
n) successivamente alla verifica effettuata dal Segretario, iscrive il candidato all’Associazione, assegnandogli il numero nazionale;
o) nei casi di ritenuta urgenza assume gli opportuni provvedimenti e riferisce alla Giunta nella prima riunione utile.

[I] I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente sul territorio nazionale.


[II] In caso di inerzia del Vice Presidente Vicario, i provvedimenti vengono assunti dal Vice Presidente avente il numero di iscrizione minore.

[I] Il Segretario:


a) attua le direttive del Presidente Nazionale;
b) cura l’organizzazione dell’Associazione;
c) aggiorna l’elenco degli Associati e verifica il possesso dei requisiti di cui all’articolo 3;
d) controlla l’aggiornamento professionale degli Associati ed il conseguimento, da parte degli stessi, dei Crediti Formativi Professionali previsti.

[I] Il Tesoriere:


a) cura la gestione finanziaria;
b) redige il bilancio consuntivo e preventivo entro il termine stabilito dal Regolamento per i conseguenti adempimenti statutari; della Giunta.

[I] E’ regolarmente costituita con l’intervento di almeno la metà dei suoi componenti.


[II] Sono valide le deliberazioni assunte con la maggioranza degli intervenuti personalmente, in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.


[III] Rappresenta il potere esecutivo dell’Associazione.


[IV] Provvede alla nomina ed alla revoca dei responsabili degli organi ufficiali di informazione e dei delegati ai rapporti con enti e associazioni nazionali ed estere.


[V] Ha facoltà di nominare i componenti del Comitato Scientifico, sentito il Direttore del Centro Studi.


[VI] Sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale, approva lo schema tipo di bilancio al quale si devono attenere le sedi territoriali.


[VII] Esegue le attività di cui all’articolo 2 bis e in particolare, su proposta del Presidente, designa uno o più responsabili della protezione dei dati.


[VIII] Nomina, tra gli associati, i componenti dello sportello di riferimento per l’utente consumatore di cui all’articolo 27 bis.


[IX] Determina le modalità di pagamento della quota associativa.


[X] Esprime i pareri vincolanti e rilascia le autorizzazioni nei casi previsti dallo Statuto.


[XI] Nomina Commissioni di lavoro.


[XII] E’ composta da:


a) Presidente, che la presiede;
b) Vice Presidenti;
c) Segretario Nazionale;
d) Tesoriere Nazionale;
e) Dodici membri nominati dal Consiglio Nazionale.


[XIII] Il Direttore del Centro Studi può essere convocato, senza diritto di voto.

[I] E’ organo consultivo del Presidente ed è composto da:

a) Presidente;
b) Vice Presidenti;
c) Segretario;
d) Tesoriere.

[I] Il Collegio deve essere dotato della necessaria autonomia ed indipendenza.


[II] E’ composto da nove membri eletti dal Congresso di cui almeno tre possono non essere Associati. Ha competenza interpretativa e giudica sulle violazioni in materia di:


a) Statuto;
b) Regolamento di Attuazione;
c) Codice Deontologico e di Condotta Professionale;
d) Regolamento di uso del Marchio Collettivo;
e) Regolamento dell’attività di formazione.


[III] Il Collegio è validamente costituito e può deliberare con la presenza di almeno cinque componenti; in assenza del Presidente in una riunione, la Presidenza è assunta dal Vice Presidente o dal componente più anziano presente.


[IV] Giudica in grado unico delle violazioni commesse dagli Associati che ricoprono cariche a qualsiasi livello.


[V] Il Collegio giudica in grado di appello sui provvedimenti dei Collegi dei Probiviri Regionali.


[VI] Su istanza del Presidente Nazionale, dei Presidenti Regionali e Provinciali, fornisce pareri interpretativi in materia di Statuto, Regolamento di Attuazione, Codice Deontologico e di Condotta Professionale, Regolamento di uso del Marchio Collettivo e Regolamento dell’attività di formazione.

[I] Il Collegio deve essere dotato della necessaria qualifica e competenza tecnica, autonomia ed indipendenza.


[II] E’ composto da cinque membri nominati dal Congresso Nazionale tra gli Associati ed ha competenze esclusivamente tecnico-contabili.


[III] Il Collegio è validamente costituito e può deliberare con la presenza di almeno tre componenti.


[IV] Le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

[I] Studia ed approfondisce le tematiche culturali e scientifiche relative alle materie di pertinenza dell’Associazione.


[II] Cura la formazione permanente degli Associati in modo diretto o indiretto.


[III] Elabora, anche su richiesta degli organi associativi, pareri a carattere scientifico.


[IV] Definisce i programmi dei corsi di formazione iniziale e periodica in
conformità alla normativa vigente e che dovranno essere armonizzati su tutto il territorio Nazionale sia per durata che per contenuti.


[V] Regolamenta l’assegnazione dei Crediti Formativi Professionali.


[VI] Il Direttore, sentito il parere vincolante della Giunta, nomina e revoca il Segretario e i Coordinatori tematici.


[VII] I soggetti indicati nel precedente comma nominano ulteriori membri scelti tra i componenti dei Centri Studi locali e tra personalità esterne.

[I] La Giunta Nazionale ha facoltà di nominare un Comitato Scientifico composto da personalità scelte fra coloro che si sono distinti per pubblicazioni, attività didattiche, accademiche o professionali in ambito condominiale ed immobiliare, su proposta del Presidente Nazionale sentito il Direttore del Centro Studi.


[II] Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive per gli organi scientifici e di informazione dell’Associazione.

[I] Lo Sportello è un ufficio a livello Nazionale che opera anche attraverso deleghe ad articolazioni periferiche, che possono coincidere con le Commissioni di Conciliazione Provinciali.


[II] L’utente Consumatore può rivolgersi allo Sportello in caso di contenzioso con i singoli Associati, nonché per ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti.


[III] L’utente Consumatore può convenire con il Professionista la risoluzione concordata della controversia.


[IV] Per le procedure di cui sopra viene richiesto il pagamento dei diritti di segreteria.

[I] L’Associazione cura la diffusione della propria attività e la promozione della propria immagine anche per mezzo degli organi ufficiali di informazione.

Regolamento

[I] Il Congresso ordinario viene convocato, non prima del 31 marzo e non oltre il 30 giugno, dal Presidente Nazionale mediante avviso per raccomandata o mezzi equipollenti, inviato agli aventi diritto almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione.


[II] La convocazione di ogni Congresso deve essere effettuata sulla base dell’elenco degli Associati che risulta alla Sede Nazionale alla data del 31 dicembre dell’anno precedente allo svolgimento del Congresso.


[III] L’avviso di convocazione deve
contenere il luogo di svolgimento del
Congresso, la data, l’ora e l’ordine del
giorno; quest’ultimo può essere integrato
sino a 10 giorni prima anche a mezzo email.


[IV] Qualora si debba procedere all’elezione del Presidente e del Tesoriere, l’avviso di convocazione dovrà contenere i nominativi dei candidati e l’indicazione del programma dei candidati alla carica di Presidente ai sensi dell’articolo 52, il cui testo sarà separatamente inviato per email o pubblicato sul sito in area riservata.


[V] La convocazione di ogni Congresso dovrà essere pubblicata sulla Rivista Nazionale o sul sito internet della Sede Nazionale in area riservata almeno 60 giorni prima della data fissata per la riunione.


[VI] In previsione del Congresso Ordinario, a decorrere dal 1° dicembre dell’anno precedente il medesimo, i Presidenti Provinciali devono indire le assemblee per il rinnovo delle cariche e trasmettere alle sedi Regionale e Nazionale il relativo verbale entro il 15 febbraio dell’anno dello svolgimento del Congresso.


[VII] I Presidenti Regionali, a decorrere dal 16 febbraio dell’anno del Congresso, devono convocare il Consiglio Regionale per il rinnovo delle cariche e per l’elezione dei Consiglieri Nazionali e trasmettere alla Sede Nazionale il relativo verbale entro il 15 marzo dell’anno dello svolgimento del Congresso.


[VIII] Decorsi inutilmente tali termini, i Presidenti degli Organi superiori, o i loro delegati, dovranno attivarsi per le nomine di cui sopra entro i successivi 10 giorni.

[I] La verifica poteri è effettuata da una Commissione composta dal Segretario Nazionale, dal Tesoriere Nazionale e da un numero minimo di tre altri componenti scelti dalla Giunta Nazionale.


[II] E’ presieduta dal Segretario Nazionale e, in sua assenza, dal Tesoriere Nazionale o, in loro assenza, dal componente più anziano, in termini di iscrizione, della stessa commissione.


[III] La commissione verifica i delegati aventi diritto in relazione agli elenchi forniti dal Segretario Nazionale, suddivisi per regioni e provincie.


[IV] Il Presidente della commissione comunica al Presidente Nazionale il numero degli aventi diritto ed il numero dei presenti. Il Presidente Nazionale verifica la validità e la sussistenza del quorum e dichiara aperto il Congresso.

[I] Se non diversamente disposto, il Presidente del Congresso, sentita l’Assemblea, stabilisce per ogni delibera la modalità di voto.


[II] La votazione può essere effettuata anche con modalità elettronica.


[III] I verbali del Congresso devono essere conservati in forma cartacea o elettronica e costituiscono il fascicolo del Congresso.


[IV] Il verbale deve essere pubblicato entro 90 giorni nell’area riservata del sito Web dell’Associazione.

[I] In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo per l’elezione del Presidente e del Tesoriere, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che avranno ottenuto i maggiori consensi.


[II] I componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri e del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti devono essere rispettivamente in possesso di idoneo titolo di studio in scienze giuridiche o economiche.

[I] La convocazione deve essere inviata agli aventi diritto tramite raccomandata, o mezzi equipollenti, almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione.


[II] Le riunioni del Consiglio per l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo devono essere convocate rispettivamente entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno.


[III] L’avviso di convocazione deve contenere il luogo di svolgimento, la data, l’ora e l’ordine del giorno; quest’ultimo può essere integrato sino a 5 giorni prima anche a mezzo e-mail.


[IV] E’ demandata alla Segreteria Nazionale la verifica delle presenze degli aventi diritto.

[V] Il Consiglio nomina gli scrutatori.


[VI] Ciascun aderente al Gruppo Giovani potrà presentare al Segretario Nazionale la propria candidatura alla carica di Coordinatore.


[VII] Le proposte per la nomina degli Associati Benemeriti debbono pervenire alla Sede Nazionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, con indicazione specifica delle motivazioni della richiesta.


[VIII] Il Gruppo Giovani, in qualunque connotazione territoriale, è composto dagli Associati di età inferiore ai 35 anni che vi hanno aderito. L’adesione al gruppo perdura sino alla scadenza del quadriennio.


[IX] Il Gruppo Giovani ha funzioni propositive.


[X] Il Gruppo Giovani Nazionale è composto dai Coordinatori dei gruppi regionali.

[I] Se non diversamente disposto, il Presidente sentita l’Assemblea, stabilisce per ogni delibera le modalità di voto.


[II] La votazione può essere effettuata anche con modalità elettronica.


[III] I verbali devono essere conservati in forma cartacea o elettronica e costituiscono il fascicolo del Consiglio.


[IV] Il verbale deve essere pubblicato nell’area riservata del sito Web dell’Associazione.

[I] Trasmette ai Consiglieri, a mezzo email, il Bilancio Consuntivo e Preventivo, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei conti.


[II] Redige i verbali della Giunta, del Consiglio Nazionale e del Comitato di Presidenza avvalendosi anche di collaboratori.


[III] Ogni quadrimestre invia alla Giunta una relazione in merito alle attività di propria competenza.


[IV] Comunica all’interessato oltre che ai Presidenti Regionale e Provinciale di competenza, le sospensioni a qualsiasi titolo e le decisioni del Collegio Nazionale dei Probiviri, fatta eccezione per l’esclusione.


[V] Vigila sulle convocazioni dei Consigli Regionali e delle Assemblee Provinciali ed acquisisce i verbali, riferendone al Presidente Nazionale.


[VI] Segnala alle Sedi Regionali e Provinciali:


– le variazioni del numero degli iscritti in riferimento alle nomine Associative;
– i nominativi degli Associati non in regola con il pagamento della quota associativa;
– i Crediti Formativi Professionali, con specifico riferimento alla frequentazione e al superamento del corso di formazione periodica annuale di cui all’articolo 3 dello Statuto.


[VII] Cura la pubblicazione delle modifiche dello Statuto e di tutti i Regolamenti sul sito e sulla Rivista.


[VIII] Può richiedere ai Presidenti Regionali e Provinciali l’organizzazione di appositi incontri di formazione e aggiornamento per i rispettivi segretari.

[I] Verifica la disponibilità economica, per ciascun capitolo di spesa, in occasione di approvazione di spese da parte della Giunta o del Consiglio Nazionale.


[II] Trasmette al Segretario Nazionale, entro il 15 maggio di ogni anno, i nominativi degli Associati che risultano morosi.


[III] Può richiedere ai Presidenti Regionali e Provinciali l’organizzazione di appositi incontri di formazione e aggiornamento per i rispettivi tesorieri.

[I] Esamina il bilancio preventivo e consuntivo, predisposti dal Tesoriere Nazionale, prima della relativa presentazione al Consiglio Nazionale.


[II] Qualora il Presidente o la maggioranza della Giunta lo ritengano necessario, possono essere invitati alle sue riunioni soggetti esterni all’organo.


[III] Il Presidente propone le deleghe per gli incarichi ai singoli componenti la Giunta.


[IV] Le riunioni di Giunta devono essere convocate almeno ogni 60 giorni, mese di agosto escluso.


[V] In caso di particolari necessità può deliberare di trasferire, all’interno del bilancio preventivo, importi disponibili tra i capitoli di spesa dandone informazione al Consiglio Nazionale.


[VI] Il verbale deve essere pubblicato nell’area riservata del sito Web dell’Associazione.

[I] Viene convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario.

[I] Il Presidente Nazionale convoca il Collegio dei probiviri, entro trenta giorni dalla loro elezione, affinché eleggano il Presidente ed il Vice Presidente.


[II] Il Vice Presidente esercita le funzioni del Presidente in caso di impedimento temporaneo dello stesso.


[III] In caso di impedimento permanente o dimissioni del Presidente del Collegio questi viene sostituito dal Vice Presidente che provvederà, entro 30 giorni, a convocare il Collegio per l’elezione del nuovo Presidente.


[IV] In caso di impedimento permanente o dimissioni di un componente del Collegio, questi viene sostituito dal primo dei non eletti ai sensi articolo 56 comma VI dello Statuto.


[V] Il Collegio può dotarsi, con delibera a maggioranza, di Regolamento che dovrà essere trasmesso al Presidente Nazionale.


[VI] Le riunioni sono convocate dal suo Presidente.


[VII] L’avviso di convocazione della riunione del Collegio deve essere inviato almeno 10 giorni prima mediante e-mail, PEC o mezzo equipollente.


[VIII] Il Presidente, ad ogni seduta, nomina il Segretario che dovrà redigere il verbale.

[I] Il Presidente Nazionale convoca il Collegio dei revisori dei conti, entro trenta giorni dalla loro elezione, affinché eleggano, a maggioranza dei componenti il Presidente ed il Vice Presidente.


[II] Il Vice Presidente esercita le funzioni del Presidente in caso di impedimento temporaneo dello stesso.


[III] In caso di impedimento permanente o dimissioni del Presidente del Collegio questi viene sostituito dal Vice Presidente che provvederà, entro 30 giorni, a convocare il Collegio per l’elezione del nuovo Presidente.


[IV] Il Collegio deve:


– riunirsi almeno due volte all’anno;
– verificare la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
– controllare la conformità delle spese sostenute in base alle delibere assunte;
– esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio, in apposita relazione che dovrà essere allegata al bilancio.


[V] Il verbale delle riunioni e la relazione illustrativa devono essere inviati e posti a disposizione della Giunta.

[I] Il Centro Studi coordina i Centri Studi territoriali anche attraverso reciproci confronti.


[II] Acquisisce dalle Sedi Provinciali e Regionali le notizie sulle iniziative culturali e scientifiche ed i relativi studi ed elaborati che dovranno essere raccolti presso la Sede Nazionale.


[III] I soggetti di cui al 6° comma dell’articolo 26 dello Statuto individuano le modalità con cui devono essere perseguiti i fini del Centro Studi.


[IV] Fra i membri di cui al 6° comma dell’art. 26 dello Statuto devono essere indicati almeno tre componenti scelti tra gli Associati di comprovata esperienza.


[V] Il Segretario ed i Coordinatori tematici collaborano con il Direttore, inviando ogni quadrimestre una relazione sull’attività svolta al Presidente Nazionale.


[VI] Il Centro Studi non ha autonomia economica.


[VII] Nell’ambito del capitolo di spesa approvato dal Consiglio Nazionale, le spese necessarie, i rimborsi ai componenti e gli eventuali compensi vengono approvati dalla Giunta sulla base di un progetto elaborato dai soggetti di cui al 6° comma dell’articolo 26 dello Statuto.


[VIII] Un resoconto dei lavori deve essere pubblicato nell’area riservata del sito web dell’Associazione.

[I] La domanda può essere inviata da chiunque ne abbia interesse alla Sede Nazionale che dà conferma della ricezione e della trasmissione alla sede territoriale competente. Qualora la domanda venga inviata alla sede territoriale competente questa dà conferma della ricezione e ne dà notizia alla Segreteria Nazionale entro 30 giorni.


[II] La domanda deve specificare le motivazioni della contestazione o della richiesta di informazioni.


[III] In caso di Conciliazione paritetica il consumatore deve indicare l’Associazione dei Consumatori a cui aderisce.


[IV] Alla domanda deve essere allegata copia del bonifico di euro 50,00 attestante il versamento dei diritti di segreteria; tale importo può essere aggiornato dalla Giunta.


[V] La procedura di Conciliazione paritetica segue le modalità previste nel Regolamento sottoscritto da ANACI con le Associazioni dei Consumatori in data 17 ottobre 2013.


[VI] Per la domanda deve essere utilizzato il modulo presente sul sito www.anaci.it.

[I] Gli Organi di informazione sono: Rivista, sito Internet e Social Network.


[II] Il Presidente Nazionale è il Direttore Editoriale che può delegare le sue funzioni.

TITOLO III - CAPO III

Livello Regionale

Statuto

[I] Sono organi regionali:


a) il Consiglio;
b) il Presidente;
c) il Vice Presidente;
d) il Segretario;
e) il Tesoriere;
f) la Giunta ove istituita;
g) il Collegio dei Probiviri;
h) il Collegio dei Revisori dei Conti.

[I] E’ composto da:


a) il Presidente;
b) il Vice Presidente;
c) il Segretario;
d) il Tesoriere;
e) i Presidenti Provinciali o un loro delegato scelto tra gli associati della Provincia;
f) un Consigliere per i primi venti Associati di ogni provincia e da un ulteriore consigliere, ogni cinquanta Associati, successivi ai primi venti; ciascuna sede Provinciale potrà esprimere fino a otto Consiglieri;
g) il Coordinatore del Gruppo Giovani;
h) i Consiglieri Nazionali di diritto o eletti dal Consiglio Regionale senza diritto di voto.


[II] Può partecipare, se invitato, senza diritto di voto, il Direttore del Centro Studi.

[I] Il Consiglio viene convocato almeno due volte l’anno.


[II] E’ altresì convocato in via straordinaria dal Presidente, quando lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno la metà dei componenti del Consiglio.


[III] Coordina e controlla le sedi provinciali affinché attuino gli indirizzi della politica associativa nazionale e gli obblighi statutari, attivandosi presso le stesse nei casi necessari.


[IV] Le attività devono essere munite della relativa copertura finanziaria.


[V] Può istituire:


a) la Giunta, al raggiungimento del numero di trecento iscritti;
b) il Centro Studi Regionale il quale ha le medesime finalità di quello Nazionale.


[VI] Elegge e revoca, fatto salvo quanto diversamente prescritto dal presente Statuto:


a) il Presidente;
b) il Vice Presidente;
c) il Tesoriere;
d) i membri di Giunta ove istituita;
e) il Collegio dei Probiviri;
f) il Collegio dei Revisori dei Conti;
g) il Direttore del Centro Studi;
h) i Consiglieri Nazionali individuati all’interno di una lista di candidati proposti dalle singole assemblee provinciali; viene eletto un Consigliere per i primi settantacinque Associati e un ulteriore consigliere ogni centoventicinque Associati successivi ai primi settantacinque;
i) il Coordinatore del Gruppo Giovani.


[VII] Approva:


a) la quota associativa regionale annua che va comunicata alla sede nazionale entro il 31 dicembre di ciascun anno; in mancanza di comunicazione l’importo della quota resta quello precedentemente comunicato;
b) il bilancio preventivo e consuntivo redatto secondo lo schema tipo di cui all’articolo 21 comma 6.


[VIII] Inoltre ha facoltà di:


a) istituire gli organi di informazione regionale, nominando i relativi Direttori;
b) delegare una o più delle sue funzioni alla Giunta, ove istituita;
c) deliberare la costituzione di società unipersonale avente come unico socio la medesima Sede Regionale, idonea a sviluppare le attività economiche della Sede Regionale; detta qualifica unipersonale deve essere mantenuta per tutto il periodo di esistenza della società; la costituzione è subordinata al parere favorevole della Giunta Nazionale, previa verifica della rispondenza dell’oggetto sociale agli scopi e alle finalità dell’Associazione; il parere della Giunta Nazionale è necessario anche in caso di modifiche dello statuto; lo statuto della società deve obbligatoriamente prevedere che l’organo di amministrazione necessariamente coincida con i componenti della Giunta Regionale; è fatto divieto alla società di essere socio di altre società; annualmente il bilancio preventivo e consuntivo devono essere inviati alla Sede Nazionale unitamente alla ricevuta di trasmissione all’Ente competente per Legge.

[I] Il Consiglio è regolarmente costituito con l’intervento della maggioranza degli aventi diritto di voto.


[II] Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza degli intervenuti.


[III] La nomina dei componenti degli organi collegiali è effettuata in forza di graduatoria determinata con il numero delle preferenze ricevute in deroga al disposto del comma 2 del presente articolo.

[I] Il Presidente viene eletto tra gli Associati della Regione.


[II] Ha la rappresentanza della sede regionale attuando le delibere del Consiglio o della Giunta ove istituita assumendo ogni diretta e personale responsabilità, compresa quella di carattere penale, per la gestione delle attività della sede, anche nel rispetto del Codice Deontologico e di Condotta Professionale.


[III] Convoca il Consiglio e la Giunta inviandone comunicazione anche al Presidente Nazionale.


[IV] Nomina e revoca il Segretario.


[V] Nomina e revoca il responsabile scientifico ai fini della formazione ai sensi di legge così come disposto dal Regolamento dell’attività di formazione.


[VI] Trasmette al Tesoriere Nazionale il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo corredato dal relativo verbale di approvazione, entro il 30 aprile di ciascun anno.


[VII] Deve altresì trasmettere, anche ai fini dell’articolo 56, al Segretario Nazionale i verbali integrali delle singole riunioni dell’organismo che presiede.


[VIII] Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, impedimento o sospensione, assumendone in tal caso le medesime responsabilità anche di carattere penale.


[IX] Gli obblighi del Presidente e del Vice Presidente Regionale sono da questi specificamente accettati con la sottoscrizione, all’atto della candidatura, di apposito documento di impegni come approvato dal Consiglio Nazionale.

[I] Il Segretario viene nominato dal Presidente tra gli Associati della Regione.


[II] Provvede agli adempimenti statutari su delega del Presidente.

[I] Cura la gestione contabile e finanziaria nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 7.


[II] Redige il bilancio consuntivo e preventivo sulla base dello schema tipo di cui all’articolo 21 comma 6, entro il termine stabilito dal Regolamento per i conseguenti adempimenti statutari.

[I] La Giunta, ove istituita, è composta da:


a) Presidente che la presiede;
b) Vice Presidente;
c) Segretario;
d) Tesoriere;
e) un membro ogni trecento Associati.


[II] La Giunta è regolarmente costituita con l’intervento di almeno la metà dei suoi componenti.


[III] Sono valide le deliberazioni assunte con la maggioranza degli intervenuti.

[I] La Giunta, ove istituita, è composta da:


a) Presidente che la presiede;
b) Vice Presidente;
c) Segretario;
d) Tesoriere;
e) un membro ogni trecento Associati.


[II] La Giunta è regolarmente costituita con l’intervento di almeno la metà dei suoi componenti.


[III] Sono valide le deliberazioni assunte con la maggioranza degli intervenuti.

[I] E’ composto da tre membri nominati dal Consiglio Regionale.


[II] Le decisioni vengono assunte a maggioranza.

Regolamento

[I] La Sede è costituita ove esistano almeno due Provinciali. Nel caso vi sia una sola sede Provinciale, la stessa rappresenta anche la Regionale pur senza diritto ad un ulteriore voto.


[II] Il Consiglio per la costituzione della sede regionale viene convocato dal Presidente Nazionale.


[III] Le Sedi Regionali devono dotarsi di conto corrente attraverso il quale far transitare tutte le somme a qualunque titolo.

[I] La convocazione deve essere inviata anche al Presidente Nazionale, che può assistere anche a mezzo di suo delegato.


[II] Ai sensi dell’articolo 10 del presente Regolamento, i Presidenti Regionali devono convocare il Consiglio Regionale per il rinnovo delle cariche e per l’elezione dei Consiglieri Nazionali e trasmettere alla Sede Nazionale il relativo verbale entro il 15 marzo.


[III] In difetto il Presidente Nazionale dovrà procedere ai sensi dell’articolo 57 dello Statuto.


[IV] La riunione per l’approvazione del bilancio consuntivo si deve tenere entro il 31 marzo dell’anno successivo al quale è riferito.


[V] Il Presidente Regionale, prima di convocare il Consiglio per la nomina dei Consiglieri Nazionali, deve invitare tutti i Presidenti Provinciali a far pervenire la lista di candidati.


[VI] E’ demandata al Segretario Regionale la verifica delle presenze degli aventi diritto.


[VII] Il Centro Studi Regionale fornisce ai Presidenti Provinciali e Intercomunali le informazioni sulle novità legislative e sui nuovi indirizzi giurisprudenziali, nonché sulle materie di interesse per la professione.


[VIII] Il Centro Studi Regionale coordina le attività scientifiche a livello locale.


[IX] Il Centro Studi regionale non ha autonomia economica e le spese necessarie per il suo funzionamento nonché gli eventuali compensi ai suoi componenti vengono erogati dal Tesoriere Regionale, sulla base del programma elaborato ed approvato dalla Giunta.


[X] Gli elaborati del Centro Studi vengono divulgati attraverso gli organi di informazione Regionale e/o provinciale. Copia deve essere inviata al Centro Studi nazionale ed alla Sede nazionale.


[XI] Gli Organi di informazione sono Rivista, sito Internet e Social Network.


[XII] Il Direttore Editoriale è il Presidente Regionale.


[XIII] Il Consiglio Regionale nomina il Coordinatore regionale del Gruppo Giovani sentiti i Coordinatori provinciali del Gruppo Giovani.

[I] La votazione può essere effettuata anche con modalità elettronica.


[II] I verbali delle riunioni del Consiglio devono essere conservati in forma cartacea o elettronica e costituiscono il fascicolo del Consiglio.


[III] Il verbale deve essere pubblicato nell’area riservata del sito Web della sede territoriale, se esistente.

[I] Il Presidente Regionale, prima di convocare il Consiglio per la nomina dei Consiglieri Nazionali, chiede al Segretario Nazionale l’elenco degli iscritti aggiornato al 31 dicembre dell’anno precedente.

[I] Redige il verbale delle riunioni di Giunta e di Consiglio Regionale.


[II] Nel caso in cui venga meno il Presidente Regionale, il Segretario rimane in carica sino alla nomina del nuovo Presidente.

[I] Il Tesoriere deve verificare la disponibilità economica in occasione di approvazione di spese.


[II] Periodicamente, in funzione delle esigenze, invia alla Giunta o al Consiglio Regionale la situazione economicofinanziaria dell’esercizio.

[I] La Giunta esamina il bilancio preventivo e quello consuntivo predisposti dal Tesoriere prima della presentazione di tali documenti al Consiglio.


[II] Qualora il Presidente o la maggioranza della Giunta lo ritengano necessario, possono essere invitati alle sue riunioni, senza diritto di voto anche soggetti terzi.


[III] Il Presidente propone le deleghe per gli incarichi ai singoli componenti la Giunta.


[IV] In caso di particolari necessità e con la maggioranza degli aventi diritto, può deliberare di trasferire, all’interno del bilancio preventivo, importi disponibili tra i capitoli di spesa e dovrà darne informazione al Consiglio Regionale.

[I] Il Presidente Regionale, convoca il Collegio dei probiviri, entro trenta giorni dalla loro nomina, affinché eleggano il Presidente ed il Vice Presidente.


[II] Il Vice Presidente esercita le funzioni del Presidente in caso di impedimento temporaneo dello stesso.


[III] In caso di impedimento permanente o di dimissioni del Presidente del Collegio, questi viene sostituito dal Vice Presidente che provvederà, entro 30 giorni, a convocare il Collegio per l’elezione del nuovo Presidente.


[IV] Il Collegio può dotarsi di proprio Regolamento interno che dovrà essere approvato a maggioranza dei suoi componenti.


[V] Tale Regolamento deve essere inviato al Presidente Regionale che lo inoltra al Consiglio oltre che al Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri.


[VI] Le riunioni sono convocate dal Presidente.


[VII] Il Presidente ad ogni seduta può nominare il Segretario che dovrà redigere il verbale.


[VIII] Le convocazioni devono essere effettuate con e-mail, PEC o altro mezzo equipollente.

[I] Il Presidente Regionale convoca il Collegio dei Revisori dei Conti, entro trenta giorni dalla loro nomina, affinché eleggano il Presidente ed il Vice Presidente.


[II] Il Vice Presidente esercita le funzioni del Presidente in caso di impedimento temporaneo dello stesso.


[III] In caso di impedimento permanente o dimissioni del Presidente del Collegio questi viene sostituito dal Vice Presidente che provvederà, entro 30 giorni, a convocare il Collegio per l’elezione del nuovo Presidente.


[IV] Il Collegio deve:


– riunirsi almeno due volte all’anno;
– verificare la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
– controllare la conformità delle spese sostenute in base alle delibere assunte;
– esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio, in apposita relazione che dovrà essere allegata al bilancio.


[V] Il verbale delle riunioni e la relazione illustrativa devono essere inviati al Presidente Regionale che li mette a disposizione della Giunta.

TITOLO III - CAPO IV

Livello Provinciale

Statuto

[I] Si costituisce nel momento in cui gli amministratori della provincia iscritti raggiungono il numero di otto.


[II] Con lo stesso limite numerico di iscritti, di cui al comma precedente, è possibile istituire Delegazioni che sono parte delle rispettive sedi provinciali.


[III] La sede Provinciale o la delegazione, che perda il limite numerico di cui sopra, è sciolta dal Consiglio Regionale. Quest’ultimo decide altresì a quale sede provinciale limitrofa saranno accorpati gli Associati di quella sciolta. 

[I] Sono organi:


a) l’Assemblea;
b) il Presidente;
c) il Vice Presidente;
d) il Segretario;
e) il Tesoriere;
f) il Consiglio;
g) la Commissione di Conciliazione;
h) il Collegio dei Revisori dei Conti.

[I] E’ composta da tutti gli Associati iscritti presso la sede Provinciale.

[I] L’Assemblea viene convocata almeno due volte all’anno.


[II] E’ altresì convocata in via straordinaria dal Presidente, quando lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno la metà del Consiglio o da un decimo degli Associati.


[III] Realizza e promuove le attività dell’Associazione sul proprio territorio attuando gli indirizzi della politica associativa Nazionale e attenendosi alle direttive dettate dagli organi nazionali.


[IV] Elegge e revoca tra i propri Associati, fatto salvo quanto diversamente prescritto dal presente Statuto:


a) il Presidente;
b) il Vice Presidente;
c) il Tesoriere;
d) i Consiglieri;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
f) i Consiglieri Regionali di competenza;
g) il Coordinatore del Gruppo Giovani;
h) i Delegati al Congresso Nazionale in ragione di un Delegato per i primi trenta Associati e ulteriori Delegati ogni cinquanta Associati oltre i primi trenta; la somma dei resti di ciascuna Provinciale facenti parte della stessa Regionale, consente la nomina di eventuali ulteriori delegati.


[V] Propone al Consiglio Regionale i candidati a ricoprire la carica di Consigliere Nazionale.


[VI] Approva:


a) la quota associativa Provinciale annua; in mancanza di comunicazione l’importo della quota resta quello precedentemente comunicato;
b) il bilancio preventivo e consuntivo sulla base dello schema tipo di cui all’articolo 21 comma 6.


[VII] Inoltre ha facoltà di:


a) eleggere e revocare un ulteriore Vice Presidente se gli Associati superano i cinquecento proposto dal presidente;
b) nominare la Giunta con funzioni consultive indicando o revocando i componenti proposti dal Presidente;
c) deliberare la costituzione di società unipersonale avente come unico socio la medesima sede provinciale, idonea a sviluppare le attività economiche della Sede Provinciale; detta qualifica unipersonale deve essere mantenuta per tutto il periodo di esistenza della società; la costituzione è subordinata al parere favorevole della Giunta Nazionale, previa verifica della rispondenza dell’oggetto sociale agli scopi e alle finalità dell’Associazione; il parere della Giunta Nazionale è necessario anche in caso di modifiche dello statuto; lo statuto della società deve obbligatoriamente prevedere che l’organo di amministrazione necessariamente coincida con i componenti della Giunta Provinciale; è fatto divieto alla società di essere socio di altre società; annualmente il bilancio preventivo e consuntivo devono essere inviati alla Sede Nazionale unitamente alla ricevuta di trasmissione all’Ente competente per Legge;
d) istituire organi di informazione, nominandone il Direttore responsabile;
e) nominare e revocare i componenti di una o più commissioni di conciliazione.

[I] L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di un quarto degli aventi diritto ove gli associati iscritti siano in numero non superiore a sessanta o di un quinto negli altri casi.


[II] Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza degli intervenuti.


[III] La nomina dei componenti degli organi collegiali è effettuata in forza di graduatoria determinata con il numero delle preferenze ricevute in deroga al comma 2 del presente articolo.

[I] Il Consiglio Provinciale è composto da:


a) Presidente che lo presiede;
b) Vice Presidente;
c) Segretario;
d) Tesoriere;
e) Un consigliere per i primi venti Associati ed ulteriori consiglieri ogni venti Associati successivi ai primi venti con il limite massimo di venticinque;
f) Il Coordinatore del Gruppo Giovani.


[II] Il Consiglio viene convocato almeno due volte l’anno.


[III] E’ altresì convocato in via straordinaria dal Presidente quando lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno la metà dei componenti del Consiglio.


[IV] Spetta al Consiglio Provinciale:


a) esaminare il bilancio preventivo e quello consuntivo redatto sulla base dello schema tipo di cui all’articolo 21 comma 6, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
b) curare la formazione degli Associati riferendo al Segretario Nazionale ai fini della verifica;
c) istituire il Centro Studi Provinciale il quale ha le medesime finalità di quello Nazionale e nominarne il Direttore;
d) curare gli organi di informazione.

[I] Il Consiglio Provinciale è validamente costituito con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto.


[II] Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza degli intervenuti.

[I] Il Presidente ha la rappresentanza della Sede Provinciale, attua le delibere dell’Assemblea e del Consiglio assumendo ogni diretta e personale responsabilità, compresa quella di carattere penale, per la gestione delle attività della sede, anche nel rispetto del Codice Deontologico e di Condotta Professionale.


[II] Convoca l’Assemblea, il Consiglio e la Giunta se esistente, inviandone comunicazione anche al Presidente Nazionale.


[III] Nomina e revoca il Segretario tra gli Associati iscritti nella stessa Provincia.


[IV] Trasmette al Tesoriere Nazionale il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo corredato dal relativo verbale di approvazione, entro il 30 aprile di ciascun anno.


[V] Deve altresì trasmettere, anche ai fini dell’articolo 56 comma 7, al Segretario Nazionale i verbali completi e integrali delle singole riunioni dell’organismo che presiede.


[VI] Nomina e revoca il responsabile scientifico ai fini della formazione ai sensi di legge così come disposto dal Regolamento dell’attività di formazione.


[VII] Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, impedimento o sospensione, assumendone in tal caso le medesime responsabilità anche di carattere penale.


[VIII] Gli obblighi del Presidente e del Vice Presidente Provinciali sono specificamente accettati con la sottoscrizione, all’atto della candidatura, di apposito documento di impegni approvato dal Consiglio Nazionale.

[I] Esegue le direttive del Presidente e provvede agli adempimenti statutari.


[II] Verifica i requisiti di cui all’articolo 3 del presente Statuto per l’iscrizione di nuovi Associati.

[I] Il Tesoriere cura la gestione contabile e finanziaria nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 7, redige il bilancio consuntivo e preventivo, sulla base dello schema tipo di cui all’articolo 21 comma 6, entro il termine stabilito dal Regolamento per i conseguenti adempimenti statutari.

[I] E’ composto da tre membri nominati dall’Assemblea Provinciale.


[II] Le decisioni vengono assunte a maggioranza.

[I] E’ composta da tre membri ed un supplente nominati dall’Assemblea, dei quali almeno uno può non essere Associato.


[II] La Commissione interviene per comporre dissidi tra Associati in materia di rispetto dei Codici e Regolamenti dell’Associazione.


[III] Qualora le controversie possano comportare decisioni di natura disciplinare, gli atti devono essere trasmessi al Collegio dei Probiviri di competenza.


[IV] Interviene altresì in veste di Sportello di riferimento ai sensi dell’articolo 27 bis.

Regolamento

[I] Le Sedi Provinciali devono dotarsi di conto corrente attraverso il quale far transitare tutte le somme a qualunque titolo.

[I] E’ demandata al Segretario Provinciale la verifica delle presenze degli aventi diritto.


[II] Ai sensi dell’Articolo 10 del presente Regolamento, in previsione del Congresso Ordinario, i Presidenti Provinciali devono indire le assemblee per il rinnovo delle cariche e trasmettere alle sedi Regionale e Nazionale il relativo verbale entro il 15 febbraio.


[III] In difetto il Presidente Nazionale dovrà procedere ai sensi dell’articolo 57 dello Statuto.


[IV] In caso di resti per i delegati al Congresso, il Segretario nazionale, sulla base del maggior resto, indica quale provinciale potrà procedere alla nomina.


[V] La riunione per l’approvazione del bilancio consuntivo si deve tenere entro il 31 marzo dell’anno successivo al quale è riferito.


[VI] Il Centro Studi Provinciale fornisce agli Associati le informazioni sulle nuove leggi e sui nuovi indirizzi giurisprudenziali, nonché sulle materie di interesse per la Professione.


[VII] Coordina le attività scientifiche a livello locale. Non ha autonomia economica e le spese necessarie per il suo funzionamento nonché gli eventuali compensi ai suoi Componenti vengono erogati dal Tesoriere Provinciale, sulla base di un programma elaborato ed approvato dall’assemblea Provinciale.


[VIII] Gli elaborati del Centro Studi vengono divulgati attraverso gli organi di informazione provinciali. Devono altresì essere trasmessi al Centro Studi Nazionale ed alla Sede Nazionale.


[IX] Sono organi di informazione Rivista, sito Internet e Social Network.


[X] Il Presidente Provinciale è il Direttore Editoriale che può delegare le sue funzioni.


[XI] Il comitato di redazione viene nominato dall’assemblea provinciale.


[XII] Può essere elaborato un regolamento interno che dovrà essere approvato dall’assemblea.


[XIII] Il Gruppo Giovani è composto dagli Associati di età inferiore o uguale ai 35 anni che vi hanno aderito. Il Gruppo Giovani ha funzioni propositive.

[I] La convocazione deve essere inviata ai Presidenti Nazionale e Regionale, che possono assistere alla riunione anche a mezzo di delegato.


[II] La votazione può essere effettuata anche con modalità elettronica.


[III] I verbali dell’Assemblea devono essere conservati in forma cartacea o elettronica e costituiscono il fascicolo dell’Assemblea.


[IV] Il verbale deve essere pubblicato nell’area riservata del sito Web della sede territoriale se esistente.

[I] Il Consiglio esamina, prima della presentazione all’Assemblea, il bilancio preventivo e quello consuntivo predisposti dal Tesoriere.


[II] Il Presidente o la maggioranza del Consiglio, possono invitare alle riunioni, senza diritto di voto, anche soggetti terzi.


[III] Il Presidente propone le deleghe per gli incarichi ai singoli componenti del Consiglio.


[IV] Il Consiglio, in caso di particolari necessità e con la maggioranza degli aventi diritto può deliberare di trasferire, all’interno del bilancio preventivo, importi disponibili tra i capitoli di spesa e dovrà darne informazione all’Assemblea Provinciale.


[V] Il verbale viene inviato ai Componenti e pubblicato sul sito Web della sede territoriale nell’area riservata, se esistente.


[VI] L’Assemblea Provinciale nomina il Coordinatore provinciale del Gruppo Giovani sentiti gli Associati di età inferiore o uguale ai 35 anni.

[I] Il Presidente Provinciale, prima di convocare l’Assemblea per la nomina dei Delegati al Congresso, chiede al Segretario Nazionale l’elenco degli iscritti aggiornato al 31 dicembre dell’anno precedente.


[II] Allorché la sede Provinciale intenda organizzare un evento di qualsiasi natura, il Presidente ne dà opportuna preventiva comunicazione al Presidente Regionale.

[I] Redige i verbali delle assemblee del Consiglio e dell’Assemblea Provinciale.


[II] Qualora venga meno il Presidente Provinciale, rimane in carica sino alla nomina del nuovo Presidente.

[I] Il Tesoriere deve verificare la disponibilità economica in occasione di approvazione di spese.


[II] Periodicamente, in funzione delle esigenze, invia al Consiglio la situazione economico-finanziaria dell’esercizio.

[I] Il Presidente Provinciale convoca il Collegio dei revisori dei conti, entro trenta giorni dalla loro nomina, affinché eleggano, il Presidente ed il Vice Presidente.


[II] Il Vice Presidente esercita le funzioni del Presidente in caso di impedimento temporaneo dello stesso.


[III] In caso di impedimento permanente o dimissioni del Presidente del Collegio questi viene sostituito dal Vice Presidente che provvederà, entro 30 giorni, a convocare il Collegio per l’elezione del nuovo Presidente.


[IV] Il Collegio deve:


– riunirsi almeno due volte all’anno;
– verificare la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
– controllare la conformità delle spese sostenute in base alle delibere assunte;
– esprimere con apposita relazione, allegata al bilancio, un giudizio sul bilancio di esercizio.


[V] Il verbale delle riunioni, unitamente alla relazione illustrativa, devono essere posti a disposizione del Consiglio.

[I] Ciascuna Commissione è presieduta dal Componente che ha ottenuto maggiori preferenze ed a parità di voti dal più anziano per età.


[II] Deve essere garantito il contraddittorio tra le parti.


[III] Il Procedimento deve concludersi entro giorni 60 dalla data del ricevimento dell’istanza. In caso di particolare complessità o di giustificati motivi è possibile una proroga di giorni 30.

TITOLO IV

Disposizioni Comuni

Statuto

[I] Se non diversamente disposto, la richiesta di convocazione dei soli organi collegiali sotto indicati, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, deve contenere l’ordine del giorno e deve essere sottoscritta individualmente; il Presidente dell’Organo del quale viene chiesta la convocazione provvede nei seguenti termini dalla data di ricezione:


a) il Congresso Nazionale e il Consiglio Nazionale si dovranno tenere entro centoventi giorni;
b) la Giunta Nazionale entro novanta giorni;
c) il Consiglio Regionale e l’Assemblea Provinciale entro sessanta giorni;
d) la Giunta Regionale, e il Consiglio Provinciale entro trenta giorni.


[II] In caso di mancata convocazione di cui al comma precedente, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, i richiedenti vi potranno provvedere direttamente con indicazione dell’ordine del giorno.


[III] Le modalità di votazione sono le seguenti: palese, segreta e per acclamazione.


[IV] Salvo quanto diversamente previsto, le votazioni avvengono in modo palese.


[V] Le votazioni per l’elezione di tutte le cariche sono effettuate a scrutinio segreto.


[VI] Le altre votazioni possono essere effettuate per acclamazione se nessun avente diritto esprime parere contrario.


[VII] In caso di parità nelle votazioni il voto del Presidente vale doppio.

[I] Le cariche associative e la qualifica di Delegato al Congresso hanno la durata di quattro anni.


[II] L’Associato che ricopre cariche deve essere in possesso di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI in materia di amministrazione condominiale e immobiliare; l’attestato è requisito di eleggibilità.


[III] L’Associato che si candidi a ricoprire la carica di Presidente Nazionale, Regionale e Provinciale, deve presentare all’atto della candidatura il proprio programma a pena di ineleggibilità.


[IV] Ogni Associato può ricoprire la carica di Presidente, Segretario e Tesoriere Nazionali per non più di tre mandati consecutivi.


[V] Colui che subentra in una carica nel corso del quadriennio cesserà comunque alla naturale scadenza.


[VI] La naturale scadenza delle cariche di ciascun livello è fissata in relazione alla celebrazione del Congresso ordinario.


[VII] Le cariche provinciali e regionali devono essere rinnovate prima della convocazione del Congresso ordinario e comunque entro e non oltre i termini indicati nel Regolamento di Attuazione all’articolo 10.


[VIII] Tutte le cariche, in caso di commissariamento di una sede Provinciale o Regionale, decadono automaticamente con l’esclusione di quella di Consigliere Nazionale eletto.

[I] La delega per la partecipazione al Congresso e al Consiglio Nazionale può essere conferita esclusivamente ad altro avente diritto della propria provincia o, in assenza, della propria Regione.


[II] Al Consiglio Regionale, all’Assemblea Provinciale e al Consiglio Provinciale può essere conferita delega esclusivamente ad altro avente diritto.


[III] Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle Giunte, ai Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti.


[IV] Non possono essere conferite deleghe al Presidente Nazionale, ai Presidenti Regionali e ai Presidenti Provinciali per la partecipazione agli organismi che rispettivamente presiedono.


[V] Ogni avente diritto a tutti i livelli può essere portatore al massimo di tre deleghe.


[VI] In deroga al comma precedente, all’Assemblea Provinciale delle sedi con più di duecento iscritti e fino a cinquecento iscritti ogni Associato può essere portatore di massimo cinque deleghe, nelle sedi più numerose ogni Associato può essere portatore di massimo otto deleghe. 

[I] Il Consiglio Nazionale, il Consiglio Regionale, il Consiglio Provinciale, possono deliberare indennità e/o compensi per le cariche, gli organismi, gli uffici, ed in genere le funzioni associative di rispettiva competenza.


[II] In ogni caso spetta il rimborso delle spese sostenute.

[I] I Presidenti, i Vicepresidenti, i Segretari e i Tesorieri a tutti i livelli non possono ricoprire cariche elettive nelle altre associazioni di settore, della proprietà o degli inquilini, o comunque che abbiano finalità o condotte in contrasto o in concorrenza con quelle di ANACI.


[II] Il Presidente, il Segretario e il Tesoriere Nazionale non possono ricoprire altra carica associativa.


[III] Le cariche di Presidente Regionale e di Presidente Provinciale sono tra loro incompatibili.


[IV] I componenti del Collegio Nazionale e Regionale dei Probiviri e dei Revisori dei Conti non possono ricoprire altra carica associativa.

[I] Non possono ricoprire cariche o svolgere incarichi a nessun livello coloro che, benché non iscritti presso ANACI, siano iscritti, ricoprano cariche o svolgano incarichi a favore di altre associazioni o elenchi di amministratori condominiali e immobiliari o di gestione di immobili.

[I] La cessazione dalle cariche avviene per dimissioni, decadenza o revoca.


[II] Le dimissioni dalle cariche devono essere formulate per iscritto all’organo di appartenenza e sono efficaci immediatamente.


[III] La cessazione dalla carica di Presidente Nazionale comporta la decadenza dell’intera giunta che rimarrà in carica fino alla nomina del nuovo Presidente.


[IV] In caso di cessazione di qualsiasi altra carica elettiva singola, l’organo competente per la sua sostituzione deve riunirsi entro giorni novanta dalla cessazione.


[V] In caso di cessazione di qualsiasi altra carica di un componente di un organo collegiale per il quale non sia prevista la graduatoria, l’elezione avviene nella prima riunione utile.


[VI] L’elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti a tutti i livelli, è effettuata in forza di graduatoria determinata con il numero delle preferenze ricevute in deroga ai principi generali del presente Statuto; le graduatorie hanno validità per l’intero quadriennio.


[VII] In caso di cessazione o di impedimento assoluto del Presidente, il Vice Presidente Vicario ove istituito o il Vice Presidente, provvede alla convocazione del relativo organo collegiale per la nomina del nuovo Presidente, che deve tenersi entro novanta giorni per il livello nazionale e quarantacinque giorni per gli altri livelli.


[VIII] I componenti dei vari organismi che per tre volte consecutive senza giustificato motivo non siano stati presenti di persona alle riunioni, decadono dalla carica nell’organismo da cui sono stati assenti. Il giustificato motivo viene valutato dal Collegio dei Probiviri di competenza.

[I] Nell’ambito delle attribuzioni di ciascun livello per il perseguimento degli scopi associativi, i relativi Organi deliberano le attività accertandosi di avere la relativa copertura finanziaria; le conseguenti responsabilità, anche fiscali, restano in capo all’organo che ha assunto la deliberazione.


[II] Possono essere commissariate le Sedi Regionali o Provinciali nei seguenti casi:


a) compimento di azioni contrarie agli scopi e alle finalità dell’Associazione di cui all’articolo 2;
b) violazione grave o reiterata omissione degli adempimenti statutari.


[III] Il commissariamento, la nomina e la revoca del Commissario competono al Presidente Nazionale con provvedimento motivato e immediatamente esecutivo, previo parere vincolante della Giunta Nazionale.


[IV] Il provvedimento deve essere comunicato al Presidente della sede commissariata entro cinque giorni dalla data di emissione e trasmesso al Collegio Nazionale dei Probiviri, entro dieci giorni.


[V] Sulla esecutività del provvedimento di commissariamento dovrà pronunciarsi il Collegio Nazionale dei Probiviri in via cautelare.


[VI] Al Commissario deve essere consegnata immediatamente tutta la documentazione della sede nonché la disponibilità di cassa.


[VII] Il Collegio Nazionale dei Probiviri, verificata la sussistenza dei requisiti per il commissariamento, conferma o revoca il provvedimento Presidenziale entro sessanta giorni dalla sua comunicazione; sino alla pronuncia le cariche dell’Organo commissariato, fatta eccezione per i Consiglieri Nazionali eletti, sono sospese e decadono nel caso di conferma del provvedimento Presidenziale.


[VIII] Il Commissario:


a) provvede alla gestione ordinaria della sede commissariata;
b) procede entro i tempi previsti dal provvedimento di commissariamento non superiori a giorni sessanta, salvo proroga per giustificati motivi, alla convocazione dell’organo competente per la nomina delle cariche decadute.


[IX] Il Presidente Nazionale, ricevuta la relazione del Commissario, la invia al Collegio dei Probiviri di competenza per gli opportuni provvedimenti che si deve pronunciare entro e non oltre centoottanta giorni dalla data del ricevimento della relazione; tale termine è prorogabile per una sola volta per eguale periodo, con decreto del Presidente del Collegio dei Probiviri da comunicarsi dal Presidente Nazionale al Commissario.

[I] Devono essere sospesi gli Associati che commettono gravi violazioni dello Statuto, del Regolamento di Attuazione, del Codice Deontologico e di Condotta Professionale e del Regolamento di uso del Marchio Collettivo, o tengono condotte gravemente lesive dell’immagine dell’Associazione.


[II] La sospensione è disposta dal Presidente Nazionale in presenza di gravi indizi delle violazioni di cui al comma 1 del presente articolo.


[III] La sospensione è comunicata all’interessato a mezzo raccomandata o strumenti equipollenti.


[IV] Il provvedimento ha efficacia dalla comunicazione.


[V] Il fascicolo viene inviato immediatamente al Collegio dei Probiviri competente per il merito disciplinare.


[VI] Avverso il provvedimento di sospensione l’interessato, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione, può fare ricorso cautelare al Collegio Nazionale dei Probiviri; il Collegio, entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso, convalida o revoca il provvedimento Presidenziale; il procedimento di convalida non sospende il procedimento di merito.


[VII] Nel corso del procedimento disciplinare, il Collegio del merito può revocare la misura della sospensione cautelare quando risultino mancanti, anche per elementi sopravvenuti, le condizioni previste dai commi 1 e 2 del presente articolo.


[VIII] La sospensione produce gli stessi effetti di cui all’articolo 60 bis.

[I] Gli Associati che commettono violazione dello Statuto, del Regolamento di Attuazione, del Codice Deontologico e di Condotta Professionale, del Regolamento d’uso del Marchio Collettivo e del Regolamento dell’attività di formazione, sono sottoposti a procedimento disciplinare.


[II] Il procedimento disciplinare deve essere iniziato entro tre mesi dalla conoscenza del fatto a seguito di esposto proposto da qualunque Associato.


[III] L’esposto deve essere presentato, a pena di decadenza, entro il termine di tre mesi dall’accadimento del fatto lamentato dall’Associato; il termine è sospeso durante la procedura di risoluzione alternativa della controversia di cui all’articolo 50.


[IV] La remissione dell’esposto non determina l’estinzione del procedimento disciplinare.


[V] Le decisioni del Collegio Regionale dei Probiviri possono essere impugnate da ciascuna delle parti, avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri entro giorni sessanta dalla ricezione del provvedimento.


[VI] Il Collegio dei Probiviri garantisce il contraddittorio tra le parti con le modalità previste dal Regolamento.


[VII] La perdita della qualità di Associato, intervenuta nel corso del procedimento promosso in relazione a fatti commessi nel periodo in cui il denunciato era Associato, non priva il Collegio dei Probiviri di competenza del potere di giudicare ed emettere il provvedimento nei suoi confronti; conseguentemente il Collegio validamente giudica ed emette il provvedimento anche se di fatto questo non potrà essere messo in esecuzione.


[VIII] Il grado di appello viene svolto sulla base dei documenti in primo grado salvo fatti nuovi.

[I] Le sanzioni disciplinari sono:


a) la censura, che consiste in una dichiarazione formale di biasimo per la mancanza commessa;
b) la sospensione per un tempo non inferiore a giorni trenta e non maggiore di anni uno;
c) l’esclusione dall’Associazione.


[II] Le sanzioni devono essere comminate in relazione alla gravità della violazione commessa e all’interesse dell’Associazione.


[III] La sanzione dell’esclusione può essere irrogata solo dal Collegio Nazionale dei Probiviri.


[IV] Il Collegio Regionale dei Probiviri che ritenga irrogabile la sanzione dell’esclusione, trasmette il fascicolo al Collegio Nazionale che lo trattiene per la decisione.


[V] Il provvedimento sanzionatorio deve essere pubblicato sul sito web nazionale, nella sezione riservata agli associati.


[VI] La sanzione irrogata è immediatamente esecutiva.


[VII] L’irrogazione delle sanzioni di cui alle lettere b) e c), Comma 1 del presente articolo, comporta la decadenza dalle cariche ricoperte.


[VIII] L’Associato sospeso, per il periodo della sospensione, perde tutti i diritti di cui al presente Statuto, Codici e Regolamenti in esso richiamati; permangono tutti i doveri in capo agli Associati.

[I] In tutti i casi di sospensione previsti dallo Statuto, trovano applicazione gli effetti di cui ai Commi 7 e 8 dell’articolo 60.

Regolamento

[I] Se non diversamente disposto, la convocazione di tutti gli organi e delle commissioni dovrà essere effettuata con un preavviso di giorni 10 (dieci) a mezzo raccomandata, fax, pec o e-mail. Viene fatto salvo il caso urgente che non consente il rispetto di tale termine.

[I] Ogni Associato che vuole candidarsi alla carica di Presidente o Tesoriere Nazionale deve presentare la propria candidatura alla segreteria nazionale entro il 31 marzo dell’anno dello svolgimento del Congresso.


[II] Ogni Associato che vuole candidarsi alla carica di Presidente Regionale o Provinciale deve presentare la propria candidatura alla rispettiva segreteria nel rispetto dei termini di cui all’articolo 10 del Regolamento. Nel caso in cui non ci siano candidature per la carica di Presidente provinciale entro il termine suddetto, la candidatura stessa può essere presentata in sede di Assemblea.

[I] I criteri per la liquidazione dei compensi e dei rimborsi delle spese sono determinati dalla Giunta oppure, per i livelli periferici ove questa non è presente, dal Consiglio.

[I] Il Presidente dell’Organo nel quale si sono verificate le tre assenze ne da comunicazione al Segretario Nazionale.


[II] Il componente rieletto nel corso del quadriennio ottiene nuovamente tutti i diritti riferiti alla specifica carica, con decorrenza dalla data di rielezione.

[I] Il Commissario può avvalersi di collaboratori scelti all’interno dell’Associazione, inviandone comunicazione al Presidente Nazionale.

[I] La denunzia deve essere inoltrata alla Sede competente a mezzo PEC od altri mezzi equipollenti.


[II] Il Segretario della sede trasmette gli atti al Presidente del Collegio entro 5 giorni e contestualmente ne dà notizia al Presidente Nazionale ai fini dell’esercizio dei poteri cautelari.


[III] La denunzia deve contenere le generalità del denunziante, l’esposizione sintetica dei fatti su cui è fondata e l’indicazione delle fonti di prova.


[IV] Il Presidente convoca il Collegio entro il termine previsto dallo Statuto.


[V] Il Collegio valuta preliminarmente la fondatezza e la procedibilità della denunzia e, ove la notizia non risulti manifestamente infondata o improcedibile, il Presidente del collegio nomina relatore uno dei membri.


[VI] Il relatore invia all’Associato, con PEC o altro mezzo equipollente, l’avviso a comparire che deve contenere:


– la data ed il luogo di comparizione;
– l’identità del denunziante;
– la sommaria esposizione dei fatti ascritti;
– l’indicazione delle norme violate;
– gli elementi di prova;
– l’avvertimento che ha facoltà di comparire e, in difetto, si procederà in sua assenza;
– l’avviso che ha facoltà di nominare un difensore;
– l’avviso che ha onere di inviare le proprie difese almeno venti giorni prima della data di comparizione, indicando le fonti di prova in suo favore.


[VII] Tra la data di comunicazione dell’avviso e quella di comparizione deve intercorrere un termine non inferiore a 60 giorni.


[VIII] Il relatore deve trasmettere al denunziante, almeno 10 giorni prima della data di comparizione, copia delle memorie depositate dalla persona sottoposta al procedimento.


[IX] Il Collegio in merito alle richieste di prova delle parti ed ha il potere di indicare alle parti e disporre anche d’ufficio l’acquisizione di ulteriori mezzi di prova.


[X] I provvedimenti sono immediatamente esecutivi, salvo eventuale sospensione disposta dal Collegio Nazionale dei Probiviri.


[XI] L’eventuale appello dovrà essere inviato alla sede nazionale entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

TITOLO IV

Norme Finali

Statuto

[I] Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato da Congresso Straordinario ai sensi di Legge.


[II] Il medesimo Congresso nomina i Liquidatori che, esperita la liquidazione, devolveranno i beni residui ad Enti o Associazioni che perseguono finalità associative analoghe o comunque di utilità sociale.

[I] L’esercizio finanziario in sede Nazionale, Regionale e Provinciale, ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.


[II] I relativi bilanci devono essere redatti sul modello predefinito dal Regolamento.

[I] La condotta degli Associati secondo i principi di probità, competenza e lealtà costituisce un preciso dovere.

[I] I Presidenti ai diversi livelli associativi hanno la responsabilità di tutela del marchio e del logo ANACI, che deve essere conforme al modello distribuito dalla Sede Nazionale.


[II] Dovranno inoltre salvaguardare e proteggere i marchi e le sigle delle associazioni di provenienza (ANAI e AIACI) che sono e rimangono di proprietà dell’ANACI.


[III] Il marchio è tutelato dalle disposizioni del Regolamento d’uso del Marchio Collettivo ANACI approvato dal Congresso.


[IV] I timbri vengono ceduti agli associati in comodato d’uso e debbono essere restituiti, unitamente agli attestati di iscrizione, qualora, per qualsiasi ragione, venga meno l’iscrizione all’Associazione.

[I] In caso di soppressione delle Province istituzionali, le sedi provinciali attualmente esistenti assumeranno la definizione di “Sede Intercomunale” conservandone i poteri.

Regolamento

[I] Se non diversamente disposto, la convocazione di tutti gli organi e delle commissioni dovrà essere effettuata con un preavviso di giorni 10 (dieci) a mezzo raccomandata, fax, pec o e-mail. Viene fatto salvo il caso urgente che non consente il rispetto di tale termine.

Norme Transitorie

Statuto

[I] Il presente Statuto entrerà in vigore il 1° gennaio 2017.


[II] Gli attuali Associati onorari assumono la qualità di “Benemeriti”.


[III] L’obbligo di cui all’articolo 52 comma 2 deve essere rispettato entro il 31 dicembre 2017.


[IV] Tutte le cariche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2016, sono prorogate automaticamente sino al 31 dicembre 2017 e devono essere rinnovate entro i termini statutari al fine di parificare tutti gli incarichi in scadenza; la presente norma entra in vigore alla data dell’approvazione dello Statuto.


[V] Al fine della durata di cui all’articolo 52, comma 4, i mandati e l’incarico decorrono dal Congresso di Rimini del 2014.

Regolamento

[I] Il presente Regolamento entra in vigore il 26 marzo 2017.

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