Una sentenza del Tribunale di Napoli Nord condanna i proprietari di un impianto di videosorveglianza a risarcire 2.500 euro per la violazione della riservatezza. Prevista anche una penalità di 50 euro al giorno per il ritardo nella rimozione. Ecco cosa devono sapere condòmini e amministratori.
Installare una telecamera davanti alla porta di casa per sentirsi più sicuri è diventata un’abitudine sempre più diffusa. Oggi bastano poche decine di euro per acquistare un dispositivo collegato allo smartphone, capace di trasmettere immagini in tempo reale e registrare ciò che accade davanti alla propria abitazione. Ma fino a che punto un proprietario può controllare anche gli spazi utilizzati dagli altri condòmini? Può riprendere il pianerottolo, le scale, il cortile o l’ingresso del palazzo? E soprattutto, cosa succede quando una telecamera privata finisce per sorvegliare quotidianamente gli spostamenti dei vicini?
A queste domande offre una risposta importante il Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza n. 2977 del 22 settembre 2026, che ha ordinato la rimozione di telecamere private e riconosciuto un risarcimento per la violazione della riservatezza.
Il caso: telecamere che controllavano gli spostamenti dei vicini
La controversia riguardava un edificio nel quale alcuni proprietari avevano installato un sistema di videosorveglianza capace di riprendere gli accessi e gli spazi condivisi. Il problema non era semplicemente la presenza delle telecamere, ma la possibilità di controllare sistematicamente gli spostamenti degli altri residenti, comprese le persone che entravano e uscivano dalle rispettive abitazioni.
Chi aveva installato i dispositivi sosteneva di averlo fatto per ragioni di sicurezza personale e patrimoniale. Una motivazione comprensibile, ma che, secondo il Tribunale, non era sufficiente a giustificare un controllo così esteso degli spazi utilizzati anche da altri.
La sicurezza della propria abitazione è certamente un interesse legittimo. Tuttavia, non può trasformarsi nel diritto di osservare continuamente la vita quotidiana dei vicini.
La sentenza: 2.500 euro di risarcimento e 50 euro al giorno
Il Tribunale ha ordinato la rimozione delle telecamere contestate e riconosciuto 2.500 euro a titolo di danno non patrimoniale.
Ha inoltre previsto, ai sensi dell’articolo 614-bis del Codice di procedura civile, una penalità di 50 euro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione, decorrente dal trentesimo giorno successivo alla notificazione della sentenza.
Un aspetto merita particolare attenzione: il risarcimento non deriva automaticamente dalla semplice presenza di una telecamera installata illegittimamente.
Occorre dimostrare che la sorveglianza abbia provocato un concreto pregiudizio alla riservatezza o alla vita personale. Questa prova può essere fornita anche attraverso elementi presuntivi, purché seri e coerenti.
Il principio è importante perché distingue due questioni: l’illegittimità della ripresa e il diritto a ottenere un risarcimento economico.
Posso installare una telecamera davanti alla porta di casa?
La risposta è sì, ma con alcune precauzioni.
Un proprietario può installare una telecamera per proteggere la propria abitazione, purché l’inquadratura sia limitata, per quanto possibile, agli spazi di sua esclusiva pertinenza.
Diverso è il caso di un dispositivo che riprende stabilmente il pianerottolo, le porte degli altri appartamenti o l’intero corridoio condominiale.
Pensiamo a una telecamera installata sopra la porta d’ingresso che consenta di sapere a che ora il vicino esce, quando rientra, chi riceve in casa e quanto tempo rimangono i suoi ospiti.
In una situazione del genere, il problema non è soltanto tecnologico. Si entra nella sfera privata delle persone, perché attraverso le immagini è possibile ricostruire abitudini, relazioni e comportamenti quotidiani.
Secondo le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, la videosorveglianza privata destinata a finalità personali o domestiche deve normalmente limitarsi agli spazi di esclusiva pertinenza. Quando le riprese si estendono ad aree comuni o pubbliche, occorre verificare se il trattamento rientri ancora nell’esenzione domestica e, in caso contrario, rispettare le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati.
Le moderne telecamere intelligenti aumentano i rischi
Il problema diventa ancora più delicato con le nuove telecamere intelligenti.
Molti dispositivi non si limitano a registrare immagini. Possono rilevare movimenti, inviare notifiche allo smartphone, riconoscere la presenza di persone, memorizzare filmati e conservarli su piattaforme cloud.
Alcuni modelli consentono anche di ascoltare o registrare l’audio.
Questo significa che una telecamera apparentemente innocua può trasformarsi in uno strumento capace di ricostruire con precisione la vita quotidiana di chi abita nello stesso edificio.
Più avanzata è la tecnologia, maggiore deve essere l’attenzione al suo utilizzo.
La possibilità tecnica di registrare qualcosa non significa che sia sempre consentito farlo.
E se la telecamera viene installata dal condominio?
Occorre distinguere gli impianti privati da quelli deliberati dal condominio.
L’articolo 1122-ter del Codice civile disciplina l’installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni, prevedendo una deliberazione assembleare con la maggioranza stabilita dall’articolo 1136, secondo comma.
In questo caso l’impianto è destinato alla sicurezza collettiva e deve essere gestito nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
Ciò comporta, tra l’altro, la necessità di definire le finalità delle riprese, individuare i soggetti autorizzati ad accedere alle immagini, predisporre un’adeguata informativa e stabilire tempi di conservazione proporzionati.
L’approvazione dell’assemblea non autorizza comunque una sorveglianza indiscriminata.
Anche un impianto condominiale deve rispettare i principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione dei dati.
Cosa deve fare l’amministratore quando un condòmino installa una telecamera?
È una situazione che si presenta sempre più frequentemente negli edifici.
Un residente segnala che il vicino ha installato una telecamera rivolta verso la sua porta. Un altro lamenta di essere ripreso ogni volta che attraversa il cortile. Qualcuno chiede all’amministratore di far rimuovere immediatamente il dispositivo.
Come comportarsi?
La prima cosa da fare è verificare i fatti. Non basta la semplice presenza di una telecamera per concludere che sia illegittima. Occorre comprendere cosa venga effettivamente ripreso e quali siano le caratteristiche dell’impianto.
L’amministratore può chiedere al proprietario chiarimenti sull’orientamento del dispositivo e valutare, eventualmente con l’assistenza di un tecnico, se siano possibili modifiche dell’inquadratura o sistemi di oscuramento delle aree estranee.
Se la telecamera interessa le parti comuni, deve inoltre verificare l’eventuale presenza di opere o installazioni incompatibili con i diritti degli altri condòmini.
Quando emergono possibili violazioni della riservatezza, è opportuno invitare formalmente il proprietario a verificare e correggere la situazione, senza attribuire automaticamente all’amministratore poteri di rimozione che potrebbero richiedere un provvedimento giudiziario.
Nei casi più gravi, le persone interessate possono valutare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali oppure rivolgersi all’autorità giudiziaria per ottenere tutela.
Cinque regole per evitare problemi
Per chi desidera installare una telecamera privata, alcune precauzioni possono evitare controversie e spese considerevoli.
1. Limitare le riprese alla propria proprietà. Evitare, per quanto possibile, di inquadrare porte altrui, pianerottoli, finestre e passaggi comuni.
2. Controllare l’angolo visuale. Una telecamera apparentemente rivolta verso la propria porta potrebbe riprendere anche gli spostamenti dei vicini.
3. Utilizzare le funzioni di oscuramento. Molti dispositivi permettono di escludere determinate porzioni dell’immagine.
4. Prestare attenzione alle registrazioni audio. La raccolta di conversazioni può comportare ulteriori problemi di riservatezza.
5. Non diffondere le immagini. Pubblicare filmati dei vicini nelle chat condominiali o sui social può comportare conseguenze ulteriori rispetto alla semplice registrazione.
La sicurezza non deve diventare sorveglianza
La sentenza del Tribunale di Napoli Nord richiama un principio che riguarda la convivenza quotidiana.
Proteggere la propria casa è un diritto. Ma anche il vicino ha diritto a entrare e uscire dalla propria abitazione senza sentirsi continuamente osservato.
La tecnologia offre strumenti sempre più sofisticati per la sicurezza degli edifici, ma richiede anche maggiore responsabilità da parte di chi li utilizza.
Per gli amministratori di condominio questo significa affrontare il tema con attenzione, distinguendo le legittime esigenze di protezione dalle situazioni nelle quali un impianto privato invade la sfera personale degli altri residenti.
Per i condòmini significa ricordare una regola semplice: la sicurezza della propria casa non può essere costruita sacrificando la riservatezza di quella del vicino.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
Tribunale di Napoli Nord, sentenza 22 settembre 2026, n. 2977; Regolamento UE 2016/679 (GDPR); articolo 1122-ter del Codice civile; articolo 1136, secondo comma, del Codice civile; articolo 614-bis del Codice di procedura civile; Garante per la protezione dei dati personali, indicazioni e FAQ in materia di videosorveglianza.
Fonte istituzionale di approfondimento: Garante Privacy – Videosorveglianza.



