L’amministratore condominiale, nell’esercizio del suo dovere di custodia e di governo delle parti comuni, deve stare attento quando presenta la C.I.L.A

Il falso non punibile dell’amministratore condominiale

L’amministratore condominiale, nell’esercizio del suo dovere di custodia e di governo delle parti comuni, deve stare molto attento quando presenta al Comune la C.I.L.A., per evitare di rappresentare situazioni di fatto differenti dal vero e, quindi, per non incorrere nel reato di cui all’art. 483 c.p.

Il caso trattato.

Il Tribunale dichiarava un amministratore condominiale responsabile del reato dell’art. 483 c.p., perché presentava al Comune una C.I.L.A in cui dichiarava falsamente che l’immobile, a cui si riferivano i lavori nell’atto, non erano interessati da lavori privi dell’idoneo titolo abilitativo. I Giudici accertavano che, quattro mesi prima della presentazione della C.I.L.A, il competente ufficio comunale accertava un abuso consistente nell’istallazione di cinque lampioni non autorizzati nell’area circostante il fabbricato condominiale e che l‘amministratore era stato diffidato a provvedere, ma non aveva adempiuto alla prescrizione.

Il Tribunale, da tali elementi, ricavava la prova dell’elemento doloso del reato ed escludeva l’applicazione della causa di esclusione della punibilità, ai sensi dell’art. 131 – bis c.p.


L’amministratore ricorreva al Giudice di legittimità articolando due motivi:

  • la C.I.L.A era stata presentata in pendenza del procedimento amministrativo originata dai controlli del Comune e gli uffici preposti avevano erroneamente interpretato la documentazione fotografica e dei grafici dei lampioni e l’adempimento dell’amministratore era stato totale, poiché l’imputato aveva ripristinato lo stato dei luoghi e, pertanto, la questione trattata era un falso innocuo;
  • il Tribunale avrebbe errato a non applicare la causa di non punibilità, ex art .131 bis c.p., in quanto l’imputato era incensurato e, pertanto, la sua condotta non era abituale e non cagionava un danno alla pubblica amministrazione.

La decisione di leggimità

La Corte di Cassazione (sent. n. 48828/2023) respingeva il primo motivo del ricorso dell’imputato, poiché affermava che l’innocuità del fatto, che attiene alla tipicità del fatto materiale, non deve essere confusa con la sua presunta inutilità, elemento che attiene all’ambito della prova del dolo del reato. Invero, l’innocuità del fatto riguarda l’inesistenza dell’oggetto tipico della falsità, in modo che questa riguardi un atto privo di valenza probatoria (C.Cass. sent. n.28599/2017) a prescindere dall’uso che dell’atto oggetto di falsificazione venga fatto (C.Cass. sent. n. 34901/2011).

Al reato di falso è estranea la nozione di danno e di profitto, poiché per realizzare il reato, è sufficiente che dalla condotta del reo, mediante la contraffazione o l’alterazione dell’atto, derivi un pericolo alla fede pubblica, unico bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. Nel caso trattato, il ricorrente non discuteva della falsità dell’atto, che riconosceva, ma discuteva sull’assenza del danno cagionato dallo stesso alla pubblica amministrazione, elemento del tutto irrilevante.

Il punto

La Corte di appello, con una motivazione logica e coerente con i fatti accertati nel dibattimento, riconosceva che il precedente abuso, consistente nell’installazione non autorizzata dei lampioni, riguardava lavori da eseguire nelle aree pertinenziali del fabbricato condominiale. Inoltre, la Corte di appello rilevava che l’amministratore condominiale era stato diffidato dal Comune a rimuovere gli abusi, ma non aveva adempiuto completamente alle prescrizioni, bensì solo in parte: tale elemento era significativo per provare la condotta dolosa del reo.

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso, in quanto ha ritenuto contraddittoria la motivazione della Corte di appello, laddove ha escluso l’applicazione della causa di non punibilità, ex art. 131-bis c.p., con la stessa motivazione con cui ha riconosciuto l’esistenza del dolo in capo dell’imputato, poiché non poteva non raffigurarsi soggettivamente il reato, essendo stato diffidato dal Comune, mentre affermava l’assenza di un danno e dell’impossibilità per la falsa dichiarazione di incidere sulle opere programmate. Pertanto, tale motivazione di appello riconosce la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità della condotta e, quindi, la Corte di Cassazione annullava la sentenza senza rinvio e riconosceva la sussistenza dell’art. 131-bis c.p.

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